Le patenti di guida di categoria A2, A, B1 e B, prevedono limitazioni di velocità e di guida per i primi anni dalla data di superamento dell’esame.
Per neopatentato, si intende una persona che ha conseguito la patente A2, A, B1 o B da meno di 3 anni.
(e dunque, se dopo fa la patente C, non è più considerato neopatentato).
LIMITI GENERALI
Limiti di velocità
I neopatentati devono osservare dei limiti di velocità particolari. Non possono andare oltre i 100 km/h in autostrada e oltre i 90 km/h sulle strade extraurbane principali (art. 117 Codice della strada) per i primi 3 anni dalla data di conseguimento della patente.
Punti
Se commettono infrazioni che comportano la decurtazione punti, a loro saranno sottratti il doppio dei punti, ad es. la guida con cellulare che ti fa perdere 5 punti, al neopatentato ne fa perdere 5×2=10 (art. 126 bis codice della strada – tabella allegata). Questo obbligo sussiste per i primi 3 anni dalla data di conseguimento.
Limiti di guida
Ai titolari di patente di guida di categoria B conseguita dopo il 9 febbraio 2011, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW.
Chi consegue la patente dunque, per un anno deve stare attento a non guidare autoveicoli che hanno una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t.
Nel caso di autoveicoli di categoria M1 (cioè le classiche autovetture) devono stare attenti anche al fatto che non superino la potenza massima di 70 kw.
A chi sono applicabili i limiti dei neopatentati
Le limitazioni dei neopatentati valgono dal conseguimento della patente:
- in caso di nuova patente italiana
- in caso di nuova patente rilasciata a seguito di revoca della precedente (tranne se la revoca è avvenuta come sanzione accessoria art. 219 cds)
- per gli stranieri che hanno convertito la loro patente
- per i militari che hanno convertito la loro patente
Ad esempio, un conducente russo (o di qualsiasi Paese extra UE) residente in Italia, dopo un anno di residenza, deve convertire la patente in italiana. Nel momento in cui gli viene rilasciata la nuova patente italiana, è considerato anche lui un neopatentato e come tale deve rispettare sia i limiti di guida che i limiti di velocità contenuti nell’art. 117 del CDS.
Le limitazioni non sono applicabili, solo se i conducenti pur se neopatentati circolano in Italia con patente estera, anche se i conducenti sono italiani.
Calcolo delle Auto Consentite
Come facciamo a capire se una macchina è di potenza limitata oppure no?
Possiamo consultare il sito internet del Ministero dei Trasporti (ilportaledellautomobilista.it) dove inserendo la targa del veicolo si ottengono le informazioni che si cercano, oppure guardare direttamente sulla carta di circolazione.
Nelle carte di circolazione dei veicoli immatricolati dopo il 4.10.2007 il rapporto potenza/tara è specificato chiaramente (circolare del Ministero dei trasporti n. 43/2007 prot.0090675/RU del 3 ottobre 2007).
Nelle vecchie carte questo dato non è presente e non è nemmeno calcolabile in maniera istantanea.
Mentre c’è sempre l’indicazione della potenza netta massima (codice P2), spesso su questi documenti manca l’indicazione della tara che è la massa del veicolo in ordine di marcia che si calcola così: tara = massa a vuoto + peso del conducente, indicativamente fissato a 75 kg + peso della ruota di scorta e benzina 5 kg.
Analizziamo alcuni modelli di carte di circolazione:
- Modello MC 804 a compilazione manuale (in uso fino al 1977)
In queste vecchie carte di circolazione il valore kw/t dovrebbe essere specificato chiaramente alla pagina 2.
In generale, se si trova la potenza espressa in CV occorre fare questa conversione: 1 KW = 1 CV x 0,736.
Attenzione a non confondere i cavalli fiscali con i cavalli vapore: sono questi ultimi che indicano la potenza massima effettiva! - Modello TT 820 F (in uso verso il 2001)
In questo tipo di carta di circolazione è specificato solo il valore della massa complessiva a pieno carico (F2) e della potenza (P2), ragione per cui non è possibile calcolare la tara. - Modello MC 820 – formato A4 – ancora in uso
Nelle carte di circolazione di modello “nuovo” viene obbligatoriamente riportata la massa complessiva a pieno carico alla pagina 2, con codice comunitario F2.
Pur mancando la tara, solitamente sono riportate nelle annotazioni a pagina 3 o 4 la portata (principalmente nei veicoli per il trasporto di cose, della categoria internazionale N) o la massa a vuoto (principalmente nei veicoli per il trasporto di persone, della categoria internazionale M).
Ecco come ricavare la tara a partire da questi dati:
tara = massa complessiva a pieno carico (F2) – portata
tara = massa a vuoto + 80 kg (peso indicativo del conducente più benzina e ruota di scorta)
Se il peso è espresso in kg, basta dividere il numero dei kg per 1000 al fine di ottenere il dato della tara in tonnellate.
La potenza specifica si ottiene dividendo la potenza massima per la tara.
Potenza specifica = Potenza netta massima (P2)/tara (in tonnellate).
Limiti di Alcool
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO STUPEFACENTI
Secondo l’Art.186 del Codice della strada “E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”. La legge punisce chi infrange questo divieto e le sanzioni dipendono dal tasso alcoolemico nel sangue. Se hai la patente da meno di 3 anni o se hai meno di 21 anni NON puoi guidare se hai bevuto. Se hai conseguito la patente da più di 3 anni, lo 0.5 è il limite massimo del tasso alcoolemico che può essere presente nel tuo sangue se sei alla guida di auto e moto. Se il tasso alcoolemico è maggiore di 0.5 ma non supera lo 0.8 incorri nel pagamento di una sanzione che va dai 527 € ai 2.108 € e ti verrà sospesa la patente da 3 a 6 mesi. Se il tuo tasso alcoolemico è tra 0,81 e 1,5 la sanzione è di 800 euro e la sospensione della patente va da un minimo 6 mesi a un massimo di 1 anno. Se il tuo tasso alcoolemico è superiore a 1,5 incorri nel penale: la multa è di minimo 1500 euro, la sospensione della patente va da 1 a 2 anni, ti viene confiscato il veicolo e devi apparire davanti ad un giudice. La patente ti viene invece revocata in caso di recidiva nel corso di un biennio. Nel caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, invece, è prevista una sospensione della patente da 1 a 2 anni e revoca della patente in caso di recidiva nel corso di un biennio. E’ prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni nel caso che il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza o dell’assunzione di sostanze stupefacenti.